Versione coordinata

Art. 1

In vigore dal 13 apr 2008
VERSIONE COORDINATA CHE RAGGRUPPA I TESTI DELL'ATTUALE CONVENZIONE MANTENUTI IN VIGORE NONCHÉ GLI EMENDAMENTI APPORTATI DALLA CONFERENZA DIPLOMATICA DEL 27 giugno 1997. DISPOSTO COORDINATO DELLA CONVENZIONE AI fine di realizzare l'armonizzazione e l'integrazione necessarie per l'istituzione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo, le Parti contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione e di sviluppare le loro attività comuni nel campo della navigazione aerea, tenendo nel debito conto le esigenze di difesa ed assicurando a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima libertà compatibile con il livello di sicurezza necessario, nel quadro dell'erogazione di servizi di navigazione aerea economicamente convenienti, e tenendo conto dell'esigenza di ridurre ai minimo, ove possibile in termini, tra l'altro, operativi, tecnici ed economici, l'eventuale impatto ambientale negativo. Il perseguimento di tali obiettivi avverrà in modo tale da non pregiudicare il principio della sovranità completa ed esclusiva di ogni stato sullo spazio aereo sovrastante il suo territorio e la capacità di ogni stato di esercitare le sue prerogative in materia di sicurezza e di difesa nel suo spazio aereo nazionale. A tal fine, esse convengono: (a) di formulare una politica europea nel campo della gestione del traffico aereo, con la definizione di strategie e programmi aventi l'obiettivo di sviluppare la capacità necessaria per soddisfare i bisogni di tutti gli utenti civili e militari in modo economicamente conveniente, pur mantenendo il necessario livello di sicurezza; (b) d'impegnarsi a fissare traguardi specifici di efficacia delle operazioni di gestione del traffico aereo nelle regioni d'informazione di volo elencate, nell'Allegato II alla presente Convenzione nelle quali gli Stati, in conformità con le pertinenti disposizioni detta Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale, hanno accettato di prestare i servizi di traffico aereo, restando impregiudicati i principi di libertà di circolazione negli spazi non soggetti alla sovranità degli Stati, principi derivanti da convenzioni, accordi internazionali, norme o principi del diritto internazionale pubblico consuetudinario; (c) d'introdurre un meccanismo di verifica delle prestazioni di gestione del traffico aereo e un sistema di fissazione dei traguardi; (d) di adottare un piano comune di convergenza e di attuazione relativo ai servizi e alle strutture di navigazione aerea in Europa; (e) di adottare e applicare norme e specifiche comuni; (f) di armonizzare i regolamenti relativi ai servizi di navigazione aerea; (g) di sviluppare fa capacità esistente per rispondere alla domanda di traffico aereo e assicurarne l'utilizzo più efficace attraverso la creazione, l'applicazione e lo sviluppo congiunti di un sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo, nei quadro dell'attuazione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo; (h) di favorire l'acquisizione comune di sistemi e strutture di navigazione aerea; (i) di adottare una politica comune di fissazione e calcolo dei canoni applicati agli utenti dei servizi e delle strutture di navigazione aerea di rotta, in appresso denominati "canoni di rotta"; (j)di adottare un meccanismo, distinto dalla fornitura di servizi, per la messa a punto e l'armonizzazione multilaterali di un regime di disciplina della sicurezza nel campo della gestione del traffico aereo, nell'ottica di un sistema globale di sicurezza dell'aviazione; (k) di partecipare alla progettazione, attuazione e monitoraggio di un sistema satellitare globale di navigazione; di individuare nuove possibilità di azioni comuni nel campo della progettazione, attuazione, monitoraggio o esercizio di sistemi e servizi di navigazione aerea; (l) di elaborare, nel contesto del concetto di "gate-to-gatè", una politica globale e un meccanismo adeguato ed efficace di progettazione e di pianificazione strategica delle rotte e dello spazio aereo. 2. A tal fine esse istituiscono una "Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)", in appresso denominata "Organizzazione", che agirà in cooperazione con le autorità nazionali civili e militari e con le organizzazioni degli utenti. Questa è costituita da tre organi: (a) un'Assemblea generale, che costituisce l'organo responsabile della formulazione e dell'approvazione della politica generale dell'Organizzazione, ivi compresi: (i) la politica comune relativa ai canoni di rotta e le altre attività dell'Organizzazione in materia di canoni; (ii) le funzioni di verifica e di valutazione delle prestazioni dell'Organizzazione; (iii) la definizione degli obiettivi deil'Organizzazione, in particolare gli obiettivi in materia di standardizzazione, pianificazione, prestazioni e disciplina della sicurezza; (iv) la selezione dei grandi programmi quadro di cooperazione secondo criteri tecnici e finanziari; (v) le relazioni esterne con Stati ed organizzazioni e le domande di adesione alla presente Convenzione. (b) un Consiglio, che costituisce l'organo incaricato di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea generale e, saldo per i poteri a questa riservati, di decidere in merito a tutte le misure vincolanti per le Parti contraenti e di svolgere la supervisione dell'operato dell'Agenzia; (c) un'Agenzia, il cui Statuto è contenuto nell'Allegato I alla presente Convenzione, che costituisce l'organo incaricato di svolgere i compiti dell'Organizzazione, in conformità con le disposizioni degli articoli successivi della presente Convenzione, nonché i compiti che gli sono affidati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio, di formulare le proposte pertinenti e di avvalersi delle risorse tecniche, finanziarie e umane atte a conseguire gli obiettivi fissati. 3. La sede dell'Organizzazione è stabilita a Bruxelles
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-1

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