Protocollo
Art. V
In vigore dal 13 apr 2008
Articolo V
Il Governo del Regno del Belgio farà registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, in conformità all'Articolo 83 della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
Parte di provvedimento in formato grafico
IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo aver presentato i loro pieni poteri, di cui si è constatata la buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Bruxelles, il 27 giugno 1997 nelle lingue tedesca, inglese, bulgara, croata, danese, spagnola, francese, greca, ungherese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, ceca e turca, in un unico esemplare che resterà depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmetterà copia conforme ai Governi degli altri Stati firmatari. In caso di discrepanze fra i diversi testi, fa fede quello in lingua francese.
Storico versioni
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