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Art. 4

In vigore dal 13 apr 2008
L'Organizzazione ha personalità giuridica. Sul territorio delle Parti contraenti essa possiede la capacità giuridica più ampia riconosciuta dalle legislazioni nazionali agli enti morali; essa può, tra l'altro, acquisire o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione o dello Statuto in Allegato I, essa è rappresentata dall'Agenzia, che agisce a nome dell'Organizzazione. L'Agenzia amministra il patrimonio dell'Organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-4

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