Versione coordinata

Art. 9

In vigore dal 13 apr 2008
1. Ove una delle Parti contraenti notifichi all'Assemblea generale o al Consiglio che motivi superiori d'interesse nazionale, riguardanti la difesa nazionale o la sicurezza, le impediscono di mettere in atto una decisione presa a maggioranza dei voti espressi ai sensi dell'.1 che precede, essa può derogare a tale decisione a condizione che presenti all'Assemblea generale o al Consiglio una spiegazione di tali motivi e unà dichiarazione in cui precisi se: (a) si tratta di una questione che non comporta obiezione al fatto che la decisione diventi operante per le altre Parti contraenti, restando inteso che dal canto suo la Parte contraente in questione non applicherà la decisione o l'applicherà solo in parte; (b) si tratta di una questione di tale importanza per i suoi interessi nazionali di difesa e sicurezza che la decisione in questione non possa essere messa in atto in assoluto, fintanto che non sia assunta una seconda decisione, secondo le modalità stabilite al capoverso 2(b) che segue. 2. Ove si applichi la fattispecie di cui ai capoverso 1(a) che precede, il Direttore generale riferisce all'Assemblea generale o ai Consiglio almeno una volta all'anno circa l'avanzamento dei lavori miranti a che non vì sia deroga ad opera di nessuna delle Parti contraenti. (b) Ove si applichi la fattispecie di cui ai capoverso 1(b) che precede, l'attuazione della decisione è sospesa e questa è sottoposta, entro un termine da determinarsi, all'Assemblea generale per una seconda decisione, anche se la prima decisione era stata presa dal Consiglio. Se a seguito di questo riesame la seconda decisione conferma la prima, una Parte contraente può derogarvi alle condizioni previste dal capoverso 1(a) che precede. L'Assemblea generale riesamina la prima decisione entro un termine non superiore a un anno. 3. In caso di guerra o di conflitti, le disposizioni della presente Convenzione non possono pregiudicare la libertà di azione di alcuna, delle Parti contraenti coinvolte. Lo stesso principio si applica in caso di situazione di crisi o di emergenza nazionale. In particolare, ogni Parte contraente può riassumere temporaneamente, in tutto o in parte, il controllo 'dei servizi di navigazione aerea nello spazio aereo di sua competenza, per motivi superiori d'interesse nazionale, riguardanti sopratutto il campo della difesa. L'architettura del sistema europeo di gestione del traffico aereo deve consentire l'effettiva riassunzione di tali servizi, in conformità con i bisogni delle Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-9

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