Versione coordinata

Art. 6

In vigore dal 13 apr 2008
1 All'Assemblea Generale spettano le decisioni che riguardano le Parti contraenti, il Consiglio e l'Agenzia, in particolare nei casi previsti dall'.2(a). inoltre, l'Assemblea Generale: (a) nomina il Direttore generale dell'Agenzia, su raccomandazione dei Consiglio; (b) autorizza il ricorso, a nome del'Organizzazione, alla Corte permanente di arbitrato dell'Aia nei casi di cui all'; (c) fissa i principi che regolano il funzionamento del sistema europeo uniforme di gestione dei flussi di traffico aereo, di cui all'.1(e); (d) approva emendamenti all'Allegato I alle condizioni di voto previste dall'.1; (e) approva emendamenti agli Allegati III e IV alle condizioni di voto previste dall'.3; (f) procede a una revisione periodica dei compiti dell'Organizzazione. 2. Per formulare la politica comune per i canoni di rotta, l'Assemblea Generale, tra l'altro: (a) fissa i principi che regolano la determinazione dei costi imputabili dalle Parti contraenti e dati"Organizzazione agli utenti per l'utilizzo delle strutture e dei servizi di navigazione aerea di rotta; (b) stabilisce la formula da applicare per il calcolo dei canoni di rotta; (c) fissa i principi da applicare in materia di esenzione dai canoni di rotta e può inoltre decidere che, per determinate categorie di voli in tal modo esentati dal pagamento dei canoni di rotta di cui d'Allegato IV, i costi sostenuti per le strutture e i servizi di navigazione aerea in rotta possano essere riscossi direttamente dalle Parti contraenti; (d) approva i rapporti del Consiglio relativi ai canoni di rotta. 3. L'Assemblea generale può: (a) rinviare all'esame del Consiglio tutto quanto rientra nel suo ambito di competenza; (b) delegare, se necessario, al Consiglio il potere decisionale per le questioni di cui all'.2(a) rientranti nella sua competenza generale; (c) istituire altri organismi sussidiari che ritenga necessari.
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