Versione coordinata
Art. 10
In vigore dal 13 apr 2008
1. Il contributo annuo di ciascuna Parte contraente al bilancio è determinato, per ogni esercizio finanziario, in base alla seguente formula:
(a) una prima frazione del contributo, pari ai 30%, è calcolata in proporzione al valore dei prodotto nazionale lordo della Parte contraente, come definito al paragrafo 2 che segue;
(b) una seconda frazione del contributo, pari ai 70%, è calcolata in proporzione al valore del costo base dei canoni di rotta della Parte contraente, quale definita al paragrafo 3 che segue.
2. Il prodotto nazionale lordo considerato è quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, o, in mancanza, da qualsiasi altro organismo che offra garanzie equivalenti e sia designato con decisione del Consiglio, calcolando la media aritmetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. il Prodotto nazionale lordo è calcolato al costo dei fattori e ai prezzi correnti, ed è espresso nella relativa unità di conto europea.
3. IL costo base dei canoni di rotta da utilizzarsi per il calcolo è quello stabilito per il penultimo anno precedente l'esercizio finanziano in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-10