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Art. 10

In vigore dal 13 apr 2008
1. Il contributo annuo di ciascuna Parte contraente al bilancio è determinato, per ogni esercizio finanziario, in base alla seguente formula: (a) una prima frazione del contributo, pari ai 30%, è calcolata in proporzione al valore dei prodotto nazionale lordo della Parte contraente, come definito al paragrafo 2 che segue; (b) una seconda frazione del contributo, pari ai 70%, è calcolata in proporzione al valore del costo base dei canoni di rotta della Parte contraente, quale definita al paragrafo 3 che segue. 2. Il prodotto nazionale lordo considerato è quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, o, in mancanza, da qualsiasi altro organismo che offra garanzie equivalenti e sia designato con decisione del Consiglio, calcolando la media aritmetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. il Prodotto nazionale lordo è calcolato al costo dei fattori e ai prezzi correnti, ed è espresso nella relativa unità di conto europea. 3. IL costo base dei canoni di rotta da utilizzarsi per il calcolo è quello stabilito per il penultimo anno precedente l'esercizio finanziano in questione.
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Art. 10 Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo