Versione coordinata
Art. 15
In vigore dal 13 apr 2008
Nell'ambito delle direttive fornite dai Consiglio, l'Agenzia può stabilire con i servizi tecnici interessati, pubblici o privati,delle Parti contraenti, di Parti non contraenti o di organismi internazionali le relazioni indispensabili ai coordinamento dei traffico aereo e ai funzionamento dei servizi dell'Agenzia. A tal fine, l'Agenzia può concludere a nome dell'Organizzazione, con l'obbligo d'informarne il Consiglio, contratti di natura unicamente amministrativa, tecnica o commerciale che siano necessari per il suo funzionamento.
Storico versioni
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