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Art. 15

In vigore dal 13 apr 2008
Nell'ambito delle direttive fornite dai Consiglio, l'Agenzia può stabilire con i servizi tecnici interessati, pubblici o privati,delle Parti contraenti, di Parti non contraenti o di organismi internazionali le relazioni indispensabili ai coordinamento dei traffico aereo e ai funzionamento dei servizi dell'Agenzia. A tal fine, l'Agenzia può concludere a nome dell'Organizzazione, con l'obbligo d'informarne il Consiglio, contratti di natura unicamente amministrativa, tecnica o commerciale che siano necessari per il suo funzionamento.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-15

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Art. 15 Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo