Versione coordinata
Art. 17
In vigore dal 13 apr 2008
Nell'esecuzione dei compiti di cui all'.2(b), l'Agenzia applica regolamenti in vigore nei territori delle Parti contraenti e negli spazi aerei per i quali esse sono incaricate dell'erogazione di servizi di navigazione aerea, in virtù di accordi internazionali di cui sono parti contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-17