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Art. 17

In vigore dal 13 apr 2008
Nell'esecuzione dei compiti di cui all'.2(b), l'Agenzia applica regolamenti in vigore nei territori delle Parti contraenti e negli spazi aerei per i quali esse sono incaricate dell'erogazione di servizi di navigazione aerea, in virtù di accordi internazionali di cui sono parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo