Versione coordinata
Art. 16
In vigore dal 13 apr 2008
1. Il carattere di pubblica utilità è riconosciuto all'occorrenza in conformità alle legislazioni nazionali, con gli effetti derivanti dalle disposizioni di queste ultime relativamente all'espropriazione per causa di pubblica utilità, alle acquisizioni di immobili necessari per l'insediamento delle strutture dell'Organizzazione, subordinatamente all'accordo dei governi interessati. La procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità potrà essere esperita dalle autorità competenti dello stato in questione, in conformità alla sua legislazione nazionale, allo scopo di acquisire tali immobili in difetto di accordo amichevole.
2. Nel territorio delle Parti contraenti dove non esista la procedura di cui al paragrafo precedente, l'Organizzazione può avvalersi delle procedure di acquisizione forzata utilizzabili a vantaggio dell'aviazione civile e delle telecomunicazioni.
3. Le Parti contraenti riconoscono all'Organizzazione, per le opere e i servizi istituiti per suo conto nei loro rispettivi territori, il beneficio dell'applicazione delle normative nazionali relative alle limitazioni del diritto di proprietà immobiliare eventualmente esistenti nell'interesse pubblico, a favore dei servizi nazionali per lo stesso oggetto, e in particolare di quelle concernenti le servitù di pubblica utilità.
4. L'Organizzazione sosterrà le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, compreso l'ammontare dovuto conformemente alla legislazione dello stato nei cui territorio sono situati gli immobili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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