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Art. 21

In vigore dal 13 apr 2008
1. La diffusione di pubblicazioni e altri materiali informativi ad opera dell'Organizzazione o a questa destinati e relativi alle sue attività ufficiali non è soggetta ad alcuna limitazione. 2. Per le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da ciascuna Parte contraente a organizzazioni internazionali analoghe.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-21

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