Versione coordinata
Art. 18
In vigore dal 13 apr 2008
Nell'esercizio dei compiti di cui all'.2(b), ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi del traffico aereo, l'Agenzia impartisce ai comandanti degli aeromobili tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti a conformarvisi, tranne nei casi di forza maggiore previsti dai regolamenti di cui all'articolo che precede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-18