Versione coordinata

Art. 18

In vigore dal 13 apr 2008
Nell'esercizio dei compiti di cui all'.2(b), ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi del traffico aereo, l'Agenzia impartisce ai comandanti degli aeromobili tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti a conformarvisi, tranne nei casi di forza maggiore previsti dai regolamenti di cui all'articolo che precede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo