Versione coordinata

Art. 13

In vigore dal 13 apr 2008
1. L'Organizzazione provvede a intrattenere con gli stati e le altre organizzazioni internazionali interessati le relazioni utili alla realizzazione del suo oggetto. 2. L'Assemblea Generale è l'unica a poter concludere a nome dell'Organizzazione gli accordi bilateri necessari per l'esecuzione dei suoi compiti di cui all', fatte salve le disposizioni dell'.2(k), del paragrafo 3 del presente Articolo e deil'Articoio 15. 3. L'Assemblea Generale può, su proposta dei Consiglio, delegare a quest'ultimo la decisione di concludere gli accordi bilaterali necessari all'esecuzione dei compiti di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo