Versione coordinata
Art. 13
In vigore dal 13 apr 2008
1. L'Organizzazione provvede a intrattenere con gli stati e le altre organizzazioni internazionali interessati le relazioni utili alla realizzazione del suo oggetto. 2. L'Assemblea Generale è l'unica a poter concludere a nome dell'Organizzazione gli accordi bilateri necessari per l'esecuzione dei suoi compiti di cui all', fatte salve le disposizioni dell'.2(k), del paragrafo 3 del presente Articolo e deil'Articoio 15.
3. L'Assemblea Generale può, su proposta dei Consiglio, delegare a quest'ultimo la decisione di concludere gli accordi bilaterali necessari all'esecuzione dei compiti di cui all'.
Storico versioni
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