Versione coordinata
Art. 11
In vigore dal 13 apr 2008
La ponderazione prevista dall' è determinata secondo la tabella seguente:
Percentuale dei contributo annuo di una Parte contraente in
rapporto ai contributi annui dell'insieme delle Parti contraenti
Numero dei voti
Inferiore a ii...................................1
Da 1 a meno di 2%.................................2
Da 2 a meno di 3%................................3
Da 3 a meno di 4/2%..............................4
Da 4 a meno di 6 %...............................5
Da 6 a meno di 7%................................6
Da 7% a meno di 9 %..............................7
Da 9 a meno di 11 %..............................8
Da 11 a meno di 13 %..............................9
Da 13 a meno di 15 %.............................10
Da 15 a meno di 18 %.............................11
Da 18 a meno di 21 %............................12
Da 21 a meno di 24 %............................13
Da 24 a meno di 27 %........................... 14
Da 27 a meno di 30 %............................15
30%..............................................16
2. La determinazione iniziale del numero dei voti viene effettuata, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, in base alla tabella di cui sopra e in conformità con la regola di determinazione dei contributi annui delle Parti contraenti al bilancio dell'Organizzazione di cui all' che precede.
3. In caso di adesione di uno stato, si procede nello stesso modo ad urta nuova determinazione del numero dei voti delle Parti contraenti.
4. Ogni anno si procede ad una nuova determinazione del numero dei voti secondo le modalità di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-11