Versione coordinata
Art. 14
In vigore dal 13 apr 2008
Gli accordi speciali di cui all' debbono stabilire i rispettivi compiti, diritti e obblighi delle Parti che li stipulano nonché le condizioni finanziarie e determinare le misure da prendere. Essi possono essere negoziati dall'Agenzia in conformità con le disposizioni dell'.2(k).
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