Versione coordinata

Art. 14

In vigore dal 13 apr 2008
Gli accordi speciali di cui all' debbono stabilire i rispettivi compiti, diritti e obblighi delle Parti che li stipulano nonché le condizioni finanziarie e determinare le misure da prendere. Essi possono essere negoziati dall'Agenzia in conformità con le disposizioni dell'.2(k).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo