Versione coordinata
Art. 23
In vigore dal 13 apr 2008
1. L'Organizzazione è esonerata da tutti i diritti doganali e tasse o canoni di effetto equivalente, che non siano canoni a fronte di servizi resi, ed è esentata da ogni divieto o restrizione relativamente all`importazione o all'esportazione di materiali, attrezzature, forniture e altri oggetti importati per uso ufficiale dell'Organizzazione e destinati agli immobili e alle strutture dell'Organizzazione o ai suo funzionamento.
2. Le merci così importate non possono essere vendute, prestate o cedute nè a titolo gratuito nè a titolo oneroso nel territorio della Parte contraente in cui sono state introdotte, salvo alle condizioni fissate dal governo della Parte contraente interessata.
3. Potranno essere prese tutte le misure di controllo giudicate utili per assicurare che i materiali, le attrezzature, le forniture e altri oggetti indicati al paragrafo 1, importati e destinati all'Organizzazione, siano stati effettivamente consegnati alla stessa ed effettivamente utilizzati per gli immobili e le strutture ufficiali o per il suo funzionamento.
4. L'Organizzazione è inoltre esonerata da ogni diritto doganale ed esentata da ogni divieto o restrizione relativamente all'importazione o esportazione delle pubblicazioni previste dall' dello Statuto allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-23