Versione coordinata
Art. 22
In vigore dal 13 apr 2008
1. L'Organizzazione è esonerata, nei territorio delle Parti contraenti, da tutti i diritti, imposte e oneri relativi alla sua costituzione, scioglimento o liquidazione.
2. L'Organizzazione è esonerata da tutti i diritti, imposte e oneri dovuti per l'acquisizione di beni immobili necessari per l'adempimento del suo mandato.
3. Essa è esonerata da tutte le imposte dirette che possano applicarsi ad essa stessa, nonché ai suoi beni, al suo patrimonio e al suo reddito.
4. L'Organizzazione è esonerata dai prelievi fiscali indiretti conseguenti all'emissione di prestiti, e di cui essa sia direttamente debitrice.
Essa è esonerata da ogni imposta di carattere eccezionale o discriminatorio.
6. Gli esoneri previsti dal presente articolo non sì applicano alle imposte e tasse percepite a titolo di remunerazione per servizi di utilità generale.
Storico versioni
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