Versione coordinata
Art. 28
In vigore dal 13 apr 2008
1. La responsabilità contrattuale dell'Organizzazione è disciplinata dalla legge applicabile ai contratto in questione.
2. Per quanto concerne la responsabilità non contrattuale, l'Organizzazione deve risarcire i danni causati per colpa dei suoi organi o dei suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui tali danni sono loro imputabili. La disposizione che precede non esclude il diritto ad altri risarcimenti a norma dei diritto nazionale delle Parti contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-28