Versione coordinata

Art. 5

In vigore dal 13 apr 2008
1. L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti delle Parti contraenti a livello ministeriale Ciascuna delle Parti contraenti può designare.più delegati onde consentire, in particolare, che siano rappresentati gli interessi sia dell'aviazione civile che della difesa nazionale, ma dispone di un solo diritto di voto. 2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle Partii. contraenti a livello dei Direttori generali dell'aviazione civile. Ciascuna delle Parti contraenti può designare più delegati onde consentire, in particolare, che siano rappresentati gli interessi sia dell'aviazione civile che della difesa nazionale, ma dispone di un solo diritto di voto. 3. Per le questioni relative al sistema comune dei canoni di rotta, L'Assemblea Generale e il Consiglio sono composti da rappresentanti delle Parti contraenti che partecipano al sistema comune di canoni di rotta alle condizioni previste dall`Allegato IV. 4. I rappresentanti di organizzazioni internazionali che possono contribuire ai lavoro dell'Organizzazione sono invitati, se del caso, dall'Assemblea generale o dal Consiglio a partecipare, in veste di osservatori, ai lavori dell'Organizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo