Versione coordinata
Art. 3
In vigore dal 13 apr 2008
La presente Convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alta circolazione aerea nelle Regioni d'informazione di volo-elencate nell'Allegato II.
2 (a) Ogni modifica che una Parte contraente desidera apportare all'elenco delle sue Regioni d'informazioni di volo di cui all'Allegato II è oggetto di una decisione dell'Assemblea generale presa all'unanimità dei voti espressi, qualora abbia come effetto una modifica dei limiti dello spazio aereo coperto dalla presente Convenzione.
(b) Le modifiche che non abbiano tale effetto sono comunque notificate all'Organizzazione dalla Parte contraente interessata.
3. Agli effetti della presente Convenzione, il termine "traffico aereo" si applica sia agli aeromobili civili sia a quelli militari, doganali e di polizia che si attengono alle procedure dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Sulla base di un accordo particolare, ai sensi dell'.2(b), una Parte contraente può richiedere che il termine "traffico aereo" si applichi anche ai resto del traffico aereo che si svolge nell'ambito del suo territorio.
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