Protocollo

Art. II

In vigore dal 13 apr 2008
Articolo II 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parti contraenti della Convenzione il 27 giugno 1997. Esso è altresì aperto, prima della data della sua entrata in vigore, alla firma di qualunque altro Stato invitato alla Conferenza diplomatica nel corso della quale è stato adottato, nonché di qualunque altro Stato autorizzato a firmarlo, con voto unanime, dalla Commissione permanente. 2. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, ad accettazione o ad approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Governo del Regno del Belgio. 3. Il presente Protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2000 purchè entro tale data tutti gli Stati contraenti della Convenzione lo abbiano ratificato, accettato a approvato. Se tale condizione non è soddisfatta, esso entra in vigore il 1' luglio, ovvero il ligennaio successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, a seconda che il deposito avvenga nel primo o nel secondo semestre dell'anno. 4. Per lo Stato firmatario del presente Protocollo che non sia parte contraente della Convenzione e il cui strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione sia depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 5. Lo Stato firmatario del presente Protocollo che non sia parte contraente della Convenzione diventa anch'esso, con la ratifica, accettazione o approvazione dei Protocollo, parte contraente della Convenzione. 6. Il Governo del Regno dei Belgio notifica ai Governi degli altri Stati che sono parti contraenti della Convenzione e a quelli di qualunque altro Stato firmatario del presente Protocollo ogni firma, il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e ogni data di entrata in vigore dei presente Protocollo in conformità ai paragrafi 3 e 4 che precedono.
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Art. II Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo