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Art. 35

In vigore dal 13 apr 2008
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV per il recupero forzato dei canoni di rotta, le corti delle Parti contraenti hanno competenza esclusiva per giudicare delle controversie tra l'Organizzazione, rappresentata dal Direttore generale, e una qualsiasi persona fisica o giuridica, in relazione all'applicazione degli atti dell'Organizzazione. 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV per il recupero forzato dei canoni di rotta, razione viene promossa nella Parte contraente: (a) dove il convenuto ha la residenza o la sede legale; (b) dove il convenuto ha la sua sede commerciale, se il suo luogo di residenza o la sua sede legale non sono situati nel territorio di una Parte contraente; (c) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi (a) e (b) che precedono, dove il convenuto possiede dei beni; (d) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi da (a) a (c) che precedono, dove EUROCONTROL ha la sua sede.
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Art. 35 Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo