Art. 29
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Art. 29

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In vigore dal 13 apr 2008
1. (a) Le strutture dell'Organizzazione sono inviolabili. Gli immobili, e il patrimonio dell'Organizzazione sono immuni da qualsiasi requisizione, esproprio o confisca. (b) Gli archivi detrOrganizzazione e tutti gli atti e documenti ufficiali di sua proprietà sono inviolabili in qualsiasi luogo si trovino. 2. Gli immobili e il patrimonio dell'Organizzazione non possono essere oggetto di sequestro o di provvedimenti di esecuzione forzata, salvo a seguito di decisione giudiziaria. Tale decisione giudiziaria non può essere presa senza che l' Organizzazione sia stata informata con congruo preavviso del procedimento in questione e senza che abbia potuto disporre di mezzi adeguati per sviluppare la propria difesa. Le strutture dell'Organizzazione non possono comunque essere oggetto di sequestro o di provvedimenti di esecuzione forzata. 3. Tuttavia, per consentire l'effettuazione dette indagini giudiziarie e assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel rispettivo territorio, le autorità competenti dello Stato in cui l'Organizzazione ha sede, nonché degli altri stati in cui sono situati strutture e archivi dell'Organizzazione, hanno accesso a tali strutture e archivi dopo averne informato il Direttore generale delrAgenzia.be;
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