Accordo

Art. 9

In vigore dal 18 mar 2006
Le Amministrazioni doganali: a) si assistono reciprocamente riguardo all'esecuzione di provvedimenti e azioni preventive provvisorie compresi il sequestro, il congelamento e la confisca dei beni; b) liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni nazionali legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo