Accordo
Art. 13
In vigore dal 18 mar 2006
PROTEZIONE DATI PERSONALI
Per i dati personali scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano un livello di protezione dei dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte Contraente che fornisce le informazioni o, quanto meno, il livello di protezione che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, che è parte integrante di quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-13