Accordo
Art. 15
In vigore dal 18 mar 2006
ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
a) avviare indagini per procurarsi quelle informazioni, oppure
b) trasmettere rapidamente la richiesta all'organo competente,
oppure
c) indicare quali sono le autorità competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, può comprendere la raccolta delle deposizioni delle persone cui vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale, nonché quelle rilasciate da esperti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-15