Accordo

Art. 11

In vigore dal 18 mar 2006
SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le informazioni in originale sono richieste solo nei casi in cui le copie conformi risultino insufficienti e sono restituite non appena possibile; i diritti dell'Amministrazione doganale adita o di terzi restano impregiudicati. 2. Le informazioni da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da ogni dettaglio utile che ne consentano l'interpretazione o l'uso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo