Accordo
Art. 7
In vigore dal 18 mar 2006
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato di una delle Parti Contraenti.
2. Nei casi che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni di propria iniziativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-7