Accordo
Art. 6
In vigore dal 18 mar 2006
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) le merci in transito o in deposito notificate dall'Amministrazione doganale richiedente come possibile sospetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
d) i luoghi conosciuti o sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-6