Accordo
Art. 1
In vigore dal 18 mar 2006
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
Considerando che l'azione contro le infrazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerata l'importanza dell'esatta valutazione delle tasse o degli altri diritti doganale percepiti all'importazione o all'esportazione, nonché del garantire la pecisa.
applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli;
Considerando che il traffico di sostanze psicotrope e di stupefacenti rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli elencati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;
Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue:
DEFINIZIONI
Ai Fini del presente Accordo si intende per:
a) legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione delle merci;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
h) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e, l'Amministrazione doganale dell'Iran, per la Repubblica Islamica dell'Iran, competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a);
c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;
d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, le tasse e i diritti stabiliti dai competenti organi dell'Unione europea;
g) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
h) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
i) "sostanze psicotrope e stupefacenti", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;
j) "informazioni", qualsiasi dato - elaborato, analizzato o meno - e i documenti, le relazioni e le altre comunicazioni in qualsiasi formato, comprese le copie autenticate, conformi o elettroniche degli stessi.
k) "consegna controllata", il metodo che prevede l'esportazione da, il passaggio attraverso o l'importazione nel territorio di uno o più Paesi, di merci spedite illegalmente o di cui si sospetta la spedizione illegale, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità di tali Paesi, allo scopo di individuare e scoprire le persone che commettono le infrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-1