Accordo
Art. 4
In vigore dal 18 mar 2006
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali in vigore nel territorio di quella Parte Contraente e relative ad indagini riguardanti un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:
a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali;
c) attività che sono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dell'altra Parte Contraente;
d) merci note per essere l'oggetto di una grave infrazione alla legislazione doganale;
e) mezzi di trasporto nei confronti dei quali vi siano motivi fondati o si ritenga che siano, siano stati, o possano essere utilizzati per infrazioni doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-4