Accordo

Art. 4

In vigore dal 18 mar 2006
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali in vigore nel territorio di quella Parte Contraente e relative ad indagini riguardanti un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a: a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali; c) attività che sono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dell'altra Parte Contraente; d) merci note per essere l'oggetto di una grave infrazione alla legislazione doganale; e) mezzi di trasporto nei confronti dei quali vi siano motivi fondati o si ritenga che siano, siano stati, o possano essere utilizzati per infrazioni doganali.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-4

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