Accordo

Art. 2

In vigore dal 18 mar 2006
CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di: a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale; b) prevenire, accertare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale. 2. Ai sensi del presente Accordo, tutta l'assistenza di una delle Parti Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative nazionali nei limiti della competenza e delle risorse di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni di questo Accordo non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta. 4. L'assistenza di cui al paragrafo 2 è fornita per lo scambio di informazioni, concernenti, ma non limitate, alla classificazione, valore, origine delle merci ed altri dati essenziali ai fini dell'applicazione della legislazione doganale. Queste informazioni saranno fornite per essere utilizzate in tutti i procedimenti, sia civili, penali o amministrativi, che comportano l'applicazione di ammende, sanzioni, confische, debiti e garanzie comuni estinti nel territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, con il consenso della Parte Contraente adita. 5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in materia di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato membro dell'Unione europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi già stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea.
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