Accordo
Art. 5
In vigore dal 18 mar 2006
CASI SPECIALI DI ASSISTENZA
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare le informazioni che agevolano:
a) il calcolo del valore in dogana, la classificazione tariffaria e la determinazione dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-5