Accordo
Art. 8
In vigore dal 18 mar 2006
Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni:
a) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita e l'eventuale regime doganale sotto il quale le merci siano state vincolate;
b) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-8