Accordo
Art. 12
In vigore dal 18 mar 2006
RISERVATEZZA ED USO DELLE INFORMAZIONI
1. Ogni informazione comunicata in qualsiasi forma ai sensi del presente Accordo è di natura riservata. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto di ufficio e godono della protezione estesa ad informazioni analoghe ai sensi delle disposizioni legali e regolamentari della Parte Contraente che le ha ricevute e ai sensi delle disposizioni corrispondenti che si applicano alle autorità dell'altra Parte Contraente.
2. Tali informazioni possono essere comunicate ad organi dello Stato diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente, e a condizione che le disposizioni legislative interne dell'Amministrazione che li riceve non vieti tali comunicazioni.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo non sono applicabili alle informazioni concernenti infrazioni relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate solamente alle altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di droga.
4. Le informazioni possono essere sostituite, ove possibile, da informazioni informatizzate prodotte in ogni forma per lo stesso scopo.
5. Le disposizioni del presente Accordo non inficiano le disposizioni applicabili per lo scambio di informazioni tra la Comunità europea e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea relativi alle violazioni doganali agli interessi finanziari della Comunità europea.
6. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le informazioni a disposizione dell'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono della stessa protezione accordata alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale della suddetta Parte Contraente.
Storico versioni
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