Accordo

Art. 14

In vigore dal 18 mar 2006
COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate dai documenti necessari. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso, esse devono essere confermate al più presto per iscritto. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo devono comprendere le indicazioni di seguito elencate: a) l'Amministrazione doganale che inoltre la richiesta; b) l'oggetto ed i motivi della richiesta; c) un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento; d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se noti; e) le misure richieste. 4. La richiesta formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, di seguire una particolare procedura, è soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. 5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate all'ufficio competente appositamente designato da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari di questo ufficio è fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, in conformità con le disposizioni di cui all'art.l9. 6. Le Amministrazioni doganali adottano tutte le misure affinché i loro funzionari, responsabili per l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, mantengano reciprocamente relazioni personali e dirette.
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Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo