Accordo

Art. 19

In vigore dal 18 mar 2006
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO 1. l'attuazione dell'Accordo viene demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti. 2. È istituita una Commissione mista italo-iraniana, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Presidente dell'Amministrazione doganale della Repubblica islamica dell'Iran o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando necessario, su richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere. 3. I problemi per i quali non si trovi alcuna soluzione vengono sanati per via diplomatica. 4. Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino reciprocamente per iscritto che questo esame non è necessario.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-19

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