Accordo
Art. 23
In vigore dal 18 mar 2006
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della sua cessazione all'altra Parte Contraente.
I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a...Teheran... l'11 ottobre 2004 che corrisponde al giorno 20 Mehr dell'anno 1383, in due originali, nelle lingue Italiana, Persiana ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il lesto in inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Islamica dell'Iran
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-23