Art. 2

Ordine di esecuzione.

In vigore dal 18 mar 2006
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' dell'Accordo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-rd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ordine di esecuzione. (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo