Accordo
Art. 21
In vigore dal 18 mar 2006
ECCEZIONI
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa sia di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali della Parte Contraente adita, qualora implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente. Tale assistenza potrà essere accordata se vengono soddisfatti determinati requisiti o condizioni.
2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente trasmetta una richiesta di assistenza che non sarebbe in grado di soddisfare se richiesta dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita qualora tale assistenza interferisca con accertamenti o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni o ai termini eventualmente stabiliti dall'Amministrazione doganale adita.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati tempestivamente.
Storico versioni
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