Accordo

Art. 18

In vigore dal 18 mar 2006
COSTI 1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese e per le indennità versate agli esperti, nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, che devono essere a carico dell'Amministrazione richiedente, quando questi non sono funzionari dello Stato,. 2. Se, per dar seguito alla richiesta, si rendono necessarie spese di natura sostanziale e straordinaria, le Parti Contraenti si consultano per determinarne i termini e le condizioni, come pure le modalità di ripartizione di tali spese.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo