Accordo
Art. 18
18 / 23In vigore dal 18 mar 2006
COSTI
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese e per le indennità versate agli esperti, nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, che devono essere a carico dell'Amministrazione richiedente, quando questi non sono funzionari dello Stato,.
2. Se, per dar seguito alla richiesta, si rendono necessarie spese di natura sostanziale e straordinaria, le Parti Contraenti si consultano per determinarne i termini e le condizioni, come pure le modalità di ripartizione di tali spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-18