Accordo
Art. 16
In vigore dal 18 mar 2006
1. Su richiesta scritta, al fine di accertare una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, registri ed altri dati pertinenti, allo scopo di ottenere informazioni riguardanti l'infrazione doganale in questione;
b) procurarsi copie dei documenti, registri ed altri dati riguardanti l'infrazione doganale in questione;
c) assistere alle indagini condotte dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita e riguardanti l'Amministrazione doganale richiedente;
d) i funzionari incaricati sono presenti unicamente come consulenti e non possono esercitare i poteri conferiti ai funzionari dell'Autorità adita dalla legislazione interna della Parte Contraente adita. Essi, comunque, per il solo scopo delle indagini condotte ed in presenza di funzionari dell'Amministrazione doganale adita e per il loro tramite, hanno accesso agli stessi luoghi ed agli stessi documenti dei funzionari dell'Amministrazione doganale adita.
2. Alle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi godono durante la loro permanenza, della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, in conformità alla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
Storico versioni
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