Accordo
Art. 17
In vigore dal 18 mar 2006
ESPERTI
1. Su richiesta di una Parte Contraente, e relativamente ad un'infrazione, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare, ove possibile, i propri funzionari a deporre in qualità di esperti innanzi alle autorità competenti della Parte Contraente richiedente, in merito a fatti accertati nell'esercizio delle loro funzioni ed a produrre prove. La richiesta di comparizione - precisa chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario è chiamato a deporre. 2.
L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta dichiara, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-17