Accordo

Art. 10

In vigore dal 18 mar 2006
CONSEGNA CONTROLLATA 1. Le Parti Contraenti adottano le misure necessarie, nell'ambito delle loro possibilità, per autorizzare l'uso appropriato della consegna controllata ai fini del presente Accordo. 2. Le decisioni di eseguire le consegne controllate saranno prese caso per caso ed in conformità con la legislazione e le procedure interne della Parte Contraente adita ed in conformità con le disposizioni e accordi che possono essere raggiunti riguardanti il caso particolare. 3. Le spedizioni illecite per cui la consegna controllata è stata concordata possono, con il reciproco consenso delle autorità doganali, essere intercettate e fatte proseguire, intatte, rimosse o sostituite in tutto o in parte.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-10

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