Accordo
Art. 3
In vigore dal 18 mar 2006
CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad indagini per conto di un'altra Amministrazione doganale, agisce come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità nazionale all'interno del proprio Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-3