Accordo

Art. 3

In vigore dal 18 mar 2006
CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad indagini per conto di un'altra Amministrazione doganale, agisce come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità nazionale all'interno del proprio Stato.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101#art-a-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo