Accordo
Art. 15
Presenza di funzionari dell'Amministrazione richiedente su invito dell'Amministrazione adita
In vigore dal 22 giu 2005
Presenza di funzionari dell'Amministrazione richiedente su invito dell'Amministrazione adita
Se l'Amministrazione adita giudica utile o necessario che un funzionario dell'Amministrazione richiedente sia presente quando, a seguito di una richiesta, vengono attuate misure di assistenza, ne informa l'Amministrazione richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-15