Accordo

Art. 18

In vigore dal 22 giu 2005
1. Lo scambio di dati personali ai sensi del presente Accordo non inizierà fino a che le Parti Contraenti non abbiano reciprocamente convenuto che, in conformità all' del presente Accordo, per tali dati si prevede un livello di protezione che soddisfa i requisiti della legislazione nazionale della Parte contraente che li fornisce. 2. Nell'ambito del presente articolo, le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente la normativa relativa alla protezione dei dati personali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003. — Testo vigente | Portale Normativo