Accordo
Art. 18
In vigore dal 22 giu 2005
1. Lo scambio di dati personali ai sensi del presente Accordo non inizierà fino a che le Parti Contraenti non abbiano reciprocamente convenuto che, in conformità all' del presente Accordo, per tali dati si prevede un livello di protezione che soddisfa i requisiti della legislazione nazionale della Parte contraente che li fornisce.
2. Nell'ambito del presente articolo, le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente la normativa relativa alla protezione dei dati personali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-18