Accordo
Art. 14
Presenza di funzionari sul territorio dell'altra Parte contraente
In vigore dal 22 giu 2005
Presenza di funzionari sul territorio dell'altra Parte contraente Su richiesta scritta, e ai fini di indagare su un'infrazione doganale, funzionari appositamente designati dall'Amministrazione richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, e fatte salve le condizioni fissate all'occorrenza da quest'ultima: (a) consultare, negli uffici dell'Amministrazione adita, i documenti e tutte le altre informazioni relative all'infrazione doganale in questione ed averne copia;
(b) assistere ad un'indagine condotta dall'Amministrazione adita nel territorio della Parte contraente adita e pertinente per 1'Amininistrazione richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-14