Accordo
Art. 17
In vigore dal 22 giu 2005
1. Tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo vengono utilizzate unicamente dall'Amministrazione doganale ed esclusivamente ai fini del presente Accordo tranne nei casi in cui l'Amministrazione doganale che ha fornito le informazioni ne ha autorizzato l'uso da parte di altre autorità o per altri fini.
2. Tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo vengono trattate come riservate e godono di una protezione e di una riservatezza almeno equivalenti a quelle previste per le informazioni dello stesso tipo dalla legislazione nazionale della Parte contraente che le riceve.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-17