Accordo

Art. 12

In vigore dal 22 giu 2005
1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate direttamente all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente. Le richieste vengono presentate per iscritto o per via elettronica e devono essere accompagnate da ogni informazione ritenuta utile per ottemperare alla richiesta. L'Amministrazione adita può richiedere conferma scritta delle richieste elettroniche. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono essere formulate oralmente. Tali richieste devono essere confermate quanto prima per iscritto. 2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, devono comprendere le seguenti indicazioni: (a) il nome dell'Amministrazione doganale richiedente; (b) la questione doganale in oggetto, il tipo di assistenza richiesta e le ragioni della richiesta; (c) una sintetica descrizione del caso in esame e gli elementi giuridici ed amministrativi; (d) i nomi e gli indirizzi delle persone alle quali la richiesta si riferisce, se noti. 3.Quando l'Amministrazione richiedente richiede che vengano seguiti determinati metodi o procedure, l'Amministrazione adita si conforma a tale richiesta, fatta salva la propria normativa nazionale. 4.Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Un elenco di tali funzionari viene fornito all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente in conformità all' del presente Accordo.
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